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Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale, controllato dalla Banca di Italia, che risolve le liti che riguardano operazioni bancarie e finanziarie. L'ABF decide chi ha torto e chi ha ragione tra i clienti e le banche o tra i clienti e gli altri intermediari.
Riportiamo di seguito alcune decisioni sui ricorsi presentati relativi ai mutui.

CANCELLAZIONE IPOTECA

Ai fini dell’art. 13 D.L. 7/2007, secondo cui la banca deve trasmettere entro 30 giorni al conservatore dei registri immobiliari la richiesta di cancellazione dell’ipoteca in caso di estinzione del finanziamento, la semplice dichiarazione dell'istituto di credito resa al cliente di “disponibilità alla cancellazione dell’ipoteca a suo tempo iscritta” non è sufficiente e il ritardo per la cancellazione effettiva dell’ipoteca è idoneo presupposto per il risarcimento del danno.

MODIFICA SPREAD

La facoltà per la banca di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni di contratto (art. 118 TUB) è subordinata all'esistenza di un giustificato motivo (introdotto dal D.L. 223/2006), volto a salvaguardare nel tempo l’equilibrio delle condizioni stesse. Nel caso di un contratto di finanziamento a tasso variabile, le variazioni dell’indice di riferimento sono fisiologiche e gravano in maniera pienamente equilibrata su entrambe le parti, per cui è esclusa la possibilità per la banca di introdurre modifiche peggiorative al tasso, per esempio aumentando unilateralmente lo spread.

POLIZZA ACCESSORIA

In un caso di polizza assicurativa accessoria, l’ABF ha disposto che l’estinzione anticipata del finanziamento comporta la risoluzione del contratto di assicurazione e che le ulteriori rate di premio riscosse dalla banca, successivamente all’estinzione del finanziamento, devono essere restituite.

PORTABILITA'

La “portabilità” dei finanziamenti, introdotta dallart. 8 D.L. 7/2007, è sempre gratuita e non ammette l’addebito di nessun onere, già dalla data di entrata di vigore del medesimo decreto (1 febbraio 2007) e anche prima delle precisazioni offerte successivamente dalle leggi 244/2007 e 2/2009. Inoltre, il comportamento omissivo della banca che ostacoli il cliente nell'esercizio di tale diritto è fonte di responsabilità, con l’obbligo di risarcire il relativo danno.

SOSPENSIONE RATE

In merito alla legge 244/2007, che all'art.2 prevede che per i contratti di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, i mutuatari possono chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso del contratto, l'Arbitro Bancario Finanziario stabilisce che, “posto che l’iniziativa dell’Abi (Associazione Bancaria Italiana) sia idonea per l'attuale crisi finanziaria”, le banche non sono obbligate ad accogliere la domanda del mutuatario poiché tale iniziativa “non ha natura di accordo collettivo vincolante per gli iscritti”, anche se, aggiunge l'ABF, “la banca è comunque moralmente obbligata a prendere in esame la situazione dei propri clienti”.