Decreto anticrisi - Commissioni bancarie e penali surroga (30/06/2009)
PARTE I - ECONOMIA REALE
TITOLO I - INTERVENTI ANTICRISI
Art. 2
Contenimento del costo delle commissioni bancarie
1. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.
È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.”.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.