Fondo di solidarietà mutui prima casa Consap

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Il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

La legge n. 92/2012 recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, ha modificato la preesistente consentendo l’ammissione al beneficio nei soli casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.)
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Con il D.M. n. 37 del 22/02/2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132.

Dal 27 aprile 2013, è possibile inoltrare a Consap, attraverso le banche, le richieste di sospensione dei mutui per l’acquisto della prima casa.

Il Fondo è stato istituito per aiutare tutti coloro che sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario e che non riescono più a pagare le relative rate a causa di sopravvenuti eventi gravi e imprevedibili, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro.

Per ottenere la sospensione del mutuo è indispensabile che il mutuatario, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari.

Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate che, ai sensi della legge, non può essere comunque superiore ai novanta giorni consecutivi, pena l’inammissibilità della richiesta.

È inoltre fondamentale ricordare che:

  • la banca trasmette a Consap la domanda di sospensione, solo se questa è completa di tutti i documenti previsti entro 10 giorni lavorativi (escludendo quindi il sabato e la domenica e gli eventuali giorni festivi infrasettimanali)
  • Consap, successivamente, ha 15 giorni lavorativi per concedere l’autorizzazione alla sospensione
  • la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria.

Dal giorno della comunicazione al cliente dell’esito positivo dell’istruttoria da parte di Consap, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi oppure, nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999, entro il 45° giorno lavorativo.

Presupposti di accesso al Fondo per la sospensione del mutuo

  • Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro
  • Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda
  • Nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi
  • In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell’immobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), sussistano nei confronti anche di uno soltanto dei mutuatari
  • In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i 3 requisiti di cui al punto A del modulo di domanda. (L’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza e dovrà presentare la dichiarazione ISEE relativa alla propria situazione economica).

Chi può accedere al Fondo per sospendere le rate del mutuo

Può richiedere la sospensione delle rate del mutuo chi si trova nelle seguenti situazioni: 

  • Nei casi di perdita del rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda
  • Nei casi di perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda
  • In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.

Le situazioni sopra descritte devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

Per altre informazioni riguardanti la sospensione delle rate di mutuo si rimanda direttamente al sito della Consap.