Nuove indicazioni in materia di polizze assicurative e mutui

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A partire dal 1 luglio le banche e gli altri intermediari finanziari devono rispettare il Regolamento n. 40 emanato lo scorso 3 maggio dall’ISVAP, che definisce i requisiti minimi che deve avere un contratto di assicurazione sulla vita legato al mutuo e presentato al cliente, come da art. 28, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 ,n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012.

Il regolamento spiega come applicare la norma sulle polizze vita abbinate ai mutui e ai contratti di credito al consumo.

In caso di finanziamento condizionato alla stipulazione di una polizza, le banche e gli altri intermediari finanziari dovranno sottoporre al cliente almeno due preventivi di altrettanti gruppi assicurativi non riconducibili agli stessi istituti di credito.

Infatti era ormai consolidata da tempo la prassi di vendere insieme al mutuo una polizza della banca erogatrice, senza dare la possibilità al cliente molto spesso di scegliere altre soluzioni assicurative.

Indubbiamente, la scelta di una polizza a garanzia contro eventuali rischi imprevisti, rappresenta soprattutto oggi, una tutela importante non solo per l’istituto mutuante, bensì per il cliente finale, che ne è peraltro il beneficiario.

L’obiettivo quindi del regolamento è chiaramente quello di ampliare la concorrenza, offrendo ai risparmiatori maggiori possibilità di scelta. Il cliente, inoltre, ha dieci giorni dalla consegna dei preventivi per cercare autonomamente contratti più favorevoli.

Sul mercato sono oggi disponibili oltre alle classiche polizze vita, anche coperture assicurative legate alla perdita di impiego, che costituiscono validi strumenti per tutelarsi dagli eventi negativi che potrebbero verificarsi nel tempo.

Il Regolamento ISVAP n. 40 composto da 5 articoli

L’articolo 1 stabilisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita secondo il quale viene effettuata un’offerta base sull’assicurazione della temporanea per il caso di morte.

Tale offerta può essere a capitale decrescente qualora ci sia un piano di ammortamento, o a capitale costante per il credito al consumo. Il cliente potrà scegliere in ogni caso la polizza a lui più conveniente, senza alcun vincolo.

Il Regolamento ISVAP n.40 precisa l’obbligatorietà della presenza di una copertura assicurativa base che sia pari o comunque in linea con il debito residuo del mutuo immobiliare o del credito al consumo in caso di morte dell’assicurato e che, al verificarsi di tale situazione, oltre all’erogazione del capitale, sia data anche la possibilità di liquidare le rate residue.

Inoltre con il Regolamento ISVAP n.40 si stabilisce che:
• la durata del contratto assicurativo deve essere pari a quella del credito a consumo;
• il premio può essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione o annualmente, con la possibilità di pagamenti periodici;
• i costi del premio, come da Regolamento ISVAP n.35 del 2010 , devono essere indicati chiaramente nel contratto;
• Per verifiche riguardo lo stato di salute del cliente, devono essere specificati sul contratto i casi in cui si richiede visita medica, i costi e i soggetti interessati;
• il periodo di carenza non può superare i 90gg;
• il cliente può designare il beneficiario o vincolatario della polizza sulla vita, come da Regolamento ISVAP n.2946 del 2011 possono essere anche la banca o l’intermediario finanziario;
• il contratto di assicurazione deve contenere le modalità di denuncia del decesso e la liquidazione del premio dovrà avvenire entro un massimo di 30gg,
• il diritto di recesso deve essere riportato sul contratto e non potrà in nessun caso essere inferiore ai 30gg;
• per l’estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo, come da Regolamento ISVAP n.35/2010 , in caso di pagamento di premio unico, l’impresa, a 30gg dal ricevimento della comunicazione, restituisce all’assicurato la parte del premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza indicata o in alternativa, il cliente può richiedere la prosecuzione della polizza fino a scadenza concordata designando però un nuovo beneficiario;
• in caso di trasferimento del mutuo immobiliare, qualora sia stato pagato un premio unico, l’impresa ha l’obbligo di restituire al cliente la parte di premio del periodo residuo entro 30gg dal ricevimento della comunicazione di trasferimento come da Regolamento ISVAP n.35 del 2010 .
L’articolo 2 stabilisce che vengano forniti al cliente i contenuti minimi del contratto ed un preventivo secondo fac-simile previsto nel Regolamento ISVAP n.40 in modo da dare la possibilità al cliente di scegliere la polizza a lui più conveniente. Lo stesso avrà un periodo minimo di 10gg lavorativi per poter valutare preventivi di altri concorrenti ed in tale periodo non potranno essere variate le condizioni contrattuali offerte.

L’articolo 3 del Regolamento ISVAP n.40 stabilisce che le aziende forniscano un servizio gratuito online affinché gli utenti possano richiedere i propri preventivi.

L’articolo 4 e l’articolo 5 stabiliscono la data dell’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n.40 fissata per il 1° luglio 2012, mentre per l’adeguamento delle compagnie assicuratrici alla pubblicazione del servizio online di preventivazione, la data è fissata per il 1° settembre 2012.